COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°75 del 28/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. MINICUCCI MICHELE, PRESIDENTE DELLA POL. CANOSA SANNITA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PER AVER CONSENTITO AL SIG. FRANCO SETTIMIO, GIA’ TESSERATO QUALE ALLENATORE DI ALTRA SOCIETA’, LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRIGENTE, IN VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ CANOSA SANNITA PER LA RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 4, DEL C.G.S. PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE; DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ GUARDIAGRELE, LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 4, DEL C.G.S., PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, SIG. FRANCO SETTIMIO. (DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL 4 APRILE 2007).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°75 del 28/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. MINICUCCI MICHELE, PRESIDENTE DELLA POL. CANOSA SANNITA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PER AVER CONSENTITO AL SIG. FRANCO SETTIMIO, GIA’ TESSERATO QUALE ALLENATORE DI ALTRA SOCIETA’, LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRIGENTE, IN VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ CANOSA SANNITA PER LA RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 4, DEL C.G.S. PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE; DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ GUARDIAGRELE, LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 4, DEL C.G.S., PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, SIG. FRANCO SETTIMIO. (DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEL 4 APRILE 2007). Con nota del 04/04/2007, il Procuratore Federale della F.I.G.C., ha deferito a questa Commissione i soggetti come sopra indicati per rispondere delle violazioni come su indicate per aver il Minicucci, quale Presidente della Società Canosa Sannita, consentito lo svolgimento della funzione di dirigente al Sig. Settimio Franco, già tesserato come allenatore di altra società; la Società Canosa Sannita per responsabilità nella violazione ascritta al proprio presidente e la Società Guardiagrele per la responsabilità nella violazione ascritta al proprio tesserato; tutto ciò sul presupposto che il Sig. Franco Settimio avrebbe esercitato l’attività di allenatore per la Società Guardiagrele e contemporaneamente la funzione di dirigente per la Società Canosa Sannita. Ricevuto il deferimento, la Commissione Disciplinare ha provveduto ad inviare la relativa contestazione ai predetti soggetti deferiti a mezzo raccomandata a.r. regolarmente recapitate, come da avvisi di ricevimento in atti, comunicando per la data del 25/06/07 lo svolgimento dell’udienza. La sola Società Guardiagrele ha fatto pervenire deduzioni con le quali ha invocato la propria estraneità ai fatti contestati in quanto “la presunta violazione sarebbe avvenuta al di fuori della nostra A.S.D. e, pertanto, non ascrivibile a nostra imperizia”. All’udienza del 25/06/07 è comparso il solo rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti richiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: nove mesi di inibizione al Sig. Minicucci Michele, presidente della Società Canosa Sannita; €300,00 di ammenda alle società per le responsabilità rispettivamente ascritte. Osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti in merito alle contestazioni loro sollevate, risulta “per tabulas”, in quanto documentalmente provato e non contestato il fatto storico per il quale il Sig. Franco Settimio svolgesse contemporaneamente le funzioni di allenatore per la società Guardiagrele e la funzione di dirigente per la Società Canosa Sannita, ciò in palese violazione della norma di cui all’art. 38, comma 1, del Settore Tecnico F.I.G.C.. A nulla rileva la circostanza dedotta dalla Società Guardiagrele in quanto la stessa deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dal suo allenatore senza dimenticare che quest’ultima avrebbe, in ogni caso, dovuto vigilare affinchè il proprio tesserato non tenesse una condotta contraria ai doveri di cui alla norma richiamata. Quanto alle sanzioni da applicare, tenuto conto della non particolare gravità dei fatti contestati, ritiene equo la Commissione Disciplinare di infliggere la sanzione della inibizione a svolgere funzioni comunque attinenti al gioco del calcio in seno alla F.I.G.C. al Sig. Minicucci Michele per mesi tre, nonchè la sanzione dell’ammenda di € 300,00 alla Società Guardiagrele e di € 200,00 alla Società Canosa Sannita, in cosiderazione delle differenti categorie di appartenenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere la sanzione della inibizione a svolgere funzioni comunque attinenti al gioco del calcio in seno alla F.I.G.C. al Sig. Minicucci Michele per mesi tre, nonchè la sanzione dell’ammenda di €300,00 alla Società Guardiagrele e di €200,00 alla Società Canosa Sannita. DISPONE altresì, trasmettersi copia del presente provvedimento alla Presidenza Federale, alla Procura Federale della F.I.G.C., nonché notificarsi copia dello stesso ai soggetti interessati.
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