COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ COALPI SOCCER CHIETI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLPI SOCCER / VIRUS TOLLO DISPUTATA IL 27/1/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “D” (C.U. n° 25 del 31.1.2008 – DELEGAZIONE DI CHIETI).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 6/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DELLA SOCIETA’ COALPI SOCCER CHIETI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLPI SOCCER / VIRUS TOLLO DISPUTATA IL 27/1/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “D” (C.U. n° 25 del 31.1.2008 – DELEGAZIONE DI CHIETI).
Con appello ritualmente proposto, la società Coalpi Soccer Chieti ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere propri sostenitori ingiuriato e minacciato l’arbitro, afferrandolo per il collo per ben due volte, sia nel corso della gara che al termine della stessa.
Ha dedotto l’appellante l’ingiustizia della sanzione, chiedendone l’annullamento, poiché i responsabili degli addebiti contestati non sarebbero qualificabili quali sostenitori della Coalpi Chieti posto che la società, per le partite di campionato, si avvale degli impianti situati a Torrevecchia Teatina frequentati anche da persone del luogo.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli origani riferimenti, precisando che l’individuazione dei facinorosi quali sostenitori della squadra locale è apparsa chiara ed automatica, atteso che gli atti ingiuriosi e violenti sono sempre seguiti a decisioni contrarie alla squadra locale e sono stati reiterati al termine della gara.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento; anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara deve ritenersi, inoltre, che la sanzione pecuniaria inflitta non appare commisurata alla gravità dei gravi atti di violenza perpetrati dai sostenitori della società appellante nei confronti dell’arbitro, onde, in riforma della decisione
impugnata, la Commissione medesima reputa congruo quantificare l’ammenda in € 400,00 ai sensi dell’art. 36, comma 3, C.G.S.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, quantifica in € 400,00 l’ammenda a carico della società appellante, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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