LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 209 DEL 5 marzo 2008 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIMGara Soc. CATANIA – Soc. INTERNAZIONALE del 10 febbraio 2008

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 209 DEL 5 marzo 2008 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIMGara Soc. CATANIA – Soc. INTERNAZIONALE del 10 febbraio 2008 Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti relativi al reclamo proposto (con fax ricevuto alle ore 19.39 del 13 febbraio, preannunciato con fax delle ore 20.26 dell’11 febbraio) dalla Soc. Calcio Catania S.p.A., in persona dell’Amministratore delegato Pietro Lo Monaco, in merito alla posizione del calciatore Marco Materazzi (Soc. F.C. Internazionale S.p.A.), già convocato dal Commissario tecnico della Nazionale italiana in occasione della gara amichevole Portogallo-Italia del 6 febbraio; valutate le argomentazioni addotte dalla Società etnea che ha richiesto, in forza del combinato disposto degli artt. 76 comma 3 NOIF e 29 commi 7 e 8, 17 comma 5 CGS, di infliggere la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla Società nerazzurra che, a sua volta, in persona del Vice Presidente delegato Rinaldo Ghelfi, con memoria datata 14 febbraio, ha richiesto il rigetto del reclamo; osserva Il tenore letterale e, soprattutto, la ratio della norma di riferimento (art. 76 comma 3 NOIF: “…i calciatori che …… non rispondono alle convocazioni per l’attività di una squadra nazionale…..”) rendono inaccoglibile il reclamo. La previsione normativa persegue, infatti, l’evidente finalità di sanzionare la condotta omissiva del calciatore che, convocato, neghi la propria disponibilità, limitandosi ad invocare un impedimento di natura fisica (infortunio o infermità), in correlazione, da un punto di vista sistematico, alle sanzioni previste, in via generale, per i calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, “neghino la loro partecipazione” all’attività delle Squadre Nazionali (ibidem n. 2), ed in perfetto parallelismo con l’obbligo gravante sulla Società di appartenenza di “porre a disposizione” della Federazione i propri calciatori (art. 75 n. 3 NOIF) . Ne consegue che, come ha puntualmente annotato la Commissione Disciplinare della Lega Nazionale di Serie C (CU n. 205/C del 3 febbraio 2006) nella più recente tra le (rare, rarissime) decisioni adottate in materia dagli Organi di giustizia sportiva, un calciatore viene esonerato dall’obbligo, di natura marcatamente deontologica, di “mettere a disposizione” delle rappresentative nazionali le proprie prestazioni, non dalla mera allegazione di un impedimento fisico, ma soltanto a seguito degli accertamenti sanitari e delle valutazioni tecniche che gli organi federali riterranno di effettuare in sede di convocazione. Sotto tale profilo, il comportamento del calciatore (e della Società di appartenenza) deve ritenersi ineccepibile. Infatti, gli accurati accertamenti esperiti dalla Procura federale attestano che: - Marco Materazzi “ha risposto” alla convocazione (C.U. n 58/B del 3 febbraio) presentandosi puntualmente nel luogo convenuto (ore 16.00 del 4 febbraio presso lo Stadio Meazza in Milano); - lamentando il persistere di un forte dolore alla schiena, manifestatosi al termine della gara di campionato disputata il giorno precedente, veniva visitato dal prof. Andrea Ferretti, dello staff sanitario della Nazionale, che diagnosticava una “lombalgia acuta con contrattura paravertrebale e rigidità del rachide lombare”; - trascorsa la notte nell’albergo sede del ritiro, il giorno successivo, persistendo la sintomatologia dolorosa, veniva nuovamente sottoposto a visita medica ed il prof. Ferretti comunicava al Commissario tecnico di doverne escludere l’utilizzazione agonistica per il giorno seguente; - il Commissario tecnico, preso atto di tale indisponibilità, provvedeva alla sua sostituzione, autorizzandolo “a rientrare alla propria sede” (C.U. n. 58ter/B del 5 febbraio 2008). La successiva utilizzazione del calciatore in occasione della gara disputata a Catania deve ritenersi, pertanto, del tutto legittima e tale assunto rende superflua ogni ulteriore disamina circa la riferibilità, o meno, del disposto di cui all’art. 76 n. 3 NOIF anche alle gare “amichevoli” delle Squadre Nazionali. P.Q.M. delibera di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Calcio Catania S.p.A.
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