COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. VILLA CELIERA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/6/08 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE COLAROSSI FRANCESCO IN RELAZIONE ALLA GARA TURRIVALIGNANI / VILLA CELIERA DISPUTATA IL 9/12/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 17 DEL 13/12/07 – DELEGAZIONE PROVICIALE DI PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. VILLA CELIERA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/6/08 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE COLAROSSI FRANCESCO IN RELAZIONE ALLA GARA TURRIVALIGNANI / VILLA CELIERA DISPUTATA IL 9/12/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 17 DEL 13/12/07 – DELEGAZIONE PROVICIALE DI PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la Villa Celiera ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. per avere il calciatore Colarossi Francesco inseguito a fine gara l’arbitro fino allo spogliatoio, dopo averlo ingiuriato e per aver cercato di colpirlo venendo fermato dai dirigenti della squadra ospitante. In seguito lo stesso ha minacciato l’arbitro affinché non riportasse l’episodio nel referto. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti addebitati in quanto il calciatore avrebbe solo accompagnato l’arbitro rivolgendogli termini coloriti senza, però, tentare di aggredirlo. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato totalmente gli originari riferimenti precisando però di essere stato seguito e non inseguito fino allo spogliatoio dal Colarossi. Osserva la Commissione che l’appello che la sanzione inflitta dal primo giudice può essere lievemente ridotta alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara visto che lo stesso ha puntualizzato di essere stato seguito dal calciatore fino allo spogliatoio con la conseguenza che la condotta del Colarossi non appare connotata di particolare intensità tanto da configurare con certezza un tentativo di aggressione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Colarossi Francesco fino al 30/04/2008, disponendo accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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