COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. VILLA S.MARIA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/5/08 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GUIDO STELLA IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S.MARIA/ VILLAMAGNA DISPUTATA IL 17/02/08 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 43 DEL 21/02/08 – CRA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. VILLA S.MARIA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/5/08 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GUIDO STELLA IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S.MARIA/ VILLAMAGNA DISPUTATA IL 17/02/08 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 43 DEL 21/02/08 – CRA). Con appello ritualmente proposto, la soc. Villa S.Maria ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. per avere il calciatore Stella Guido protestato in maniera smodata nei confronti del direttore di gara ingiuriandolo dopo una sua decisione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto nella fattispecie il comportamento del calciatore avrebbe integrato una condotta violenta nei riguardi dell’arbitro solo attraverso proteste, ingiurie e minacce cosicché, in applicazione dell’art. 19, punto 4 lett. d, C.G.S. la sanzione inflitta doveva essere ridotta. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Contrariamente a quanto esposto dall’appellante, il comportamento dello Stella, concretizzatosi nell’aver spintonato con le mani sul petto l’arbitro facendolo arretrare di tre metri e nell’averlo ingiuriato dopo l’espulsione, integra una vera e propria condotta violenta in danno dello stesso direttore di gara cosicché appare congrua ed adeguata la sanzione a tempo determinato inflitta dal primo giudice che deve essere in questa sede totalmente confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it