COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 15/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. ATLETICO PRETURO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE STEFANO LUDOVICI IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA IDEA S. GREGORIO / ATLETICO PRETURO DISPUTATA IL 10/2/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 26 DEL 14/2/08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 15/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. ATLETICO PRETURO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2010 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE STEFANO LUDOVICI IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA IDEA S. GREGORIO / ATLETICO PRETURO DISPUTATA IL 10/2/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 26 DEL 14/2/08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente propostola società A.C. Atletico Preturo ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. perché il calciatore Ludovici, dopo essere stato espulso, si rivolgeva minacciosamente verso l’arbitro ingiuriandolo e colpendolo con un calcio alla caviglia. Ha dedotto l’appellante, anche in sede di audizione, l’eccessività della sanzione in quanto lo stesso si sarebbe limitato a protestare nel contesto di una gara particolarmente concitata e a seguito di alcune decisioni del direttore di gara reputate ingiuste, seppure in maniera impulsiva, ma senza particolare forza o violenza, tenuto conto che lo “sgambetto” all’arbitro non avrebbe provocato allo stesso dolore. Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, pur confermando gli originari riferimenti ha, altresì, precisato che il colpo ricevuto gli ha provocato solo un leggero dolore. Osserva la Commissione che, anche alla luce del supplemento di rapporto, la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta, tenuto conto che il gesto, seppure grave, è da ricondursi nell’alveo di una protesta eccessiva avverso una decisione contestata e che, comunque, non ha causato alcuna particolare conseguenza al direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Ludovici Stefano fino al 31.8.2009, disponendo restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it