COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 31/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE SCARPANTONI PASQUALINO DELLA SOCIETA’ MARTINSICURO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. OMERO / MARTINSICURO DISPUTATA IL 14/10/07 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N° 16 DEL 18/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 del 31/10/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DEL CALCIATORE SCARPANTONI PASQUALINO DELLA SOCIETA’ MARTINSICURO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. OMERO / MARTINSICURO DISPUTATA IL 14/10/07 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N° 16 DEL 18/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, il calciatore Scarpantoni Pasqualino ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere ingiuriato e minacciato un assistente arbitrale, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante di essersi limitato a commentare con una battuta l’operato dell’assistente senza, peraltro, i ingiuriarlo o minacciarlo.
Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo Giudice possa essere ridotta in considerazione del fatto che le frasi ingiuriose e minacciose rivolte all’assistente non appaiono di particolare gravità.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Scarpantoni Pasqualino a tre gare, disponendo restituirsi la tassa versata.
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