COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 21 settembre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GROUP CITTA’ DI CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO PONTE – GROUP CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA IL 01.09.2007 A PONTENUOVO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 11 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.09.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 21 settembre 2007 icato UffDecisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GROUP CITTA’ DI CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO PONTE – GROUP CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA IL 01.09.2007 A PONTENUOVO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 11 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.09.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TOSTI CRISTIAN PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.09.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione erano presenti l’arbitro della gara ed il suo assistente, nonché la società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il direttore di gara ed il suo assistente ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dagli stessi riferito nei rispettivi referti. In particolare l’arbitro ha confermato l’offesa rivoltagli dal calciatore Tosti Cristian, mentre l’assistente ha ribadito il lancio del pallone da parte dello stesso calciatore all’indirizzo del direttore di gara a seguito della decretata espulsione nei suoi confronti. Tutto ciò premesso questa Commissione ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Tosti Cristian dal G.S. è da ritenersi equa rispetto ai fatti contestati e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla Società Group Città di Castello, confermando l’impugnata decisione del G.S. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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