COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 31/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE VALLESE STEFANO DELLA SOCIETA’ MARTINSICURO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/11/2007 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. OMERO / MARTINSICURO DISPUTATA IL 14/10/07 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N° 16 DEL 18/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 del 31/10/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DEL CALCIATORE VALLESE STEFANO DELLA SOCIETA’ MARTINSICURO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/11/2007 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. OMERO / MARTINSICURO DISPUTATA IL 14/10/07 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N° 16 DEL 18/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, il calciatore Vallese Stefano ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. per avere rivolto da breve distanza uno sputo in direzione della testa di un assistente arbitrale, senza colpirlo, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto, dopo avere bevuto dell’acqua, la espelleva senza intenzione di colpire chicchessia e, tanto meno, l’assistente di gara che si trovava a circa dieci metri di distanza.
Aggiungeva, inoltre, che l’arbitro era distante dal luogo dove era avvenuto il fatto e, quindi, nulla avrebbe potuto vedere.
Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, conseguentemente, la decisione del primo giudice deve essere confermata.
In realtà, risulta chiaramente dagli atti (vedi rapporto dell’assistente e non del direttore di gara) che il Vallese si trovava ad una distanza di circa quattro metri dall’assistente ed a gioco fermo sputava volontariamente all’indirizzo della testa dello stesso, senza colpirlo.
Tale comportamento deve ritenersi assolutamente riprovevole e, quindi, meritevole della esemplare sanzione inflitta al calciatore.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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