COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 31/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIO PICENZE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA POGGIO PICENZE / AMATORI AIELLI DISPUTATA IL 13/10/07 PER IL CAMPIONATO AMATORI, PROVINCIA L’AQUILA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 31/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIO PICENZE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA POGGIO PICENZE / AMATORI AIELLI DISPUTATA IL 13/10/07 PER IL CAMPIONATO AMATORI, PROVINCIA L’AQUILA. Con reclamo ritualmente proposto, la Società Poggio Picenze ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Amatori Aielli, per avere quest’ultima utilizzato nella prima gara della stagione in corso il calciatore Nucci Matteo che non aveva titolo a parteciparvi poiché, squalificato con C.U. N° 42 del 10/5/2007, non aveva scontato tale squalifica in quanto la società di appartenenza aveva osservato un turno di riposo nell’ultima giornata del campionato 2006 / 2007. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha sostenuto che il calciatore Nucci Matteo non avrebbe partecipato alla gara e, solo per mera dimenticanza, non era stato depennato dalla distinta di gara consegnata all’arbitro. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Amatori Aielli ha utilizzato il calciatore Nucci Matteo che effettivamente non aveva titolo a partecipare alla gara per non aver scontato il turno di squalifica inflittogli con il richiamato comunicato. Priva di pregio, peraltro, risulta essere la tesi sostenuta dalla società controdeducente, atteso che il Nucci risulta essere stato inserito nella distinta, identificato dal direttore di gara e subentrato nel corso della gara al posto del calciatore n° 10. Deve essere, pertanto, applicata la sanzione della perdita della gara, nonché quelle conseguenti di natura economica e personali nei confronti del dirigente accompagnatore e del calciatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla Società Amatori Aielli le seguenti sanzioni: perdita della gara Poggio Picenze – Amatori Aielli, con il punteggio di 3 – 0; inibizione fino all’11/11/2007 al dirigente accompagnatore Sig. Di Censo Domenico; squalifica per una ulteriore gara al calciatore Nucci Matteo; ammenda di € 52,00. Delibera, inoltre, di restituire alla società reclamante la tassa versata.
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