COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 08/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE SANTOMO GINO DELLA SOCIETA’ VIGOR 88 AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIGOR 88 / ANCARANO DISPUTATA IL 7/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N° 15 DELL’11/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 08/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE SANTOMO GINO DELLA SOCIETA’ VIGOR 88 AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIGOR 88 / ANCARANO DISPUTATA IL 7/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N° 15 DELL’11/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Santomo Gino ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. in quanto, capitano della squadra, a seguito dell’espulsione di un compagno, si faceva incontro all’arbitro, urlando e gesticolando e lo offendeva dopo averlo strattonato per la maglia. Ha dedotto l’appellante che la sanzione doveva essere ridotta, in quanto non si sarebbero verificati gli episodi dello strattonamento e delle ingiurie e delle minacce, essendosi limitato a protestare contro l’arbitro. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, escludendo la veridicità dei fatti posti a sostegno dell’appello e ribadendo di essere stato preso per la maglia, facendolo ruotare e barcollare. Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, conseguentemente, la decisione del primo giudice deve essere confermata. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata al comportamento gravemente antisportivo tenuto dal Santomo, soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso, nell’occasione, rivestiva la carica di capitano della squadra. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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