COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TERAMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. HATRIA CALCIO / A.S.D. REAL TERAMO DISPUTATA IL 16.11.08 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 24 DEL 20.11.08 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TERAMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. HATRIA CALCIO / A.S.D. REAL TERAMO DISPUTATA IL 16.11.08 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 24 DEL 20.11.08 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Real Teramo ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, propri sostenitori, tentato di scavalcare la rete di recinzione e lanciato un bidone di plastica verso la panchina occupata dalla Società locale, in reazione al comportamento offensivo da parte di un dirigente della squadra avversaria, chiedendone la revoca o, in subordine, la riduzione. Ha dedotto l’appellante, da un lato, che non vi sarebbe stato alcun tentativo di invasione da parte dei propri tifosi; dall’altro, che il lancio del bidone contro la panchina, non aveva alcuna potenzialità di pericolo in quanto la distanza tra gli spalti e le panchine era tale che nessuno avrebbe avuto la forza necessaria per scagliarlo in prossimità delle panchine. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento, posto che i comportamenti contestati alla società appellante sono stati specificamente riferiti nel referto arbitrale, onde la sanzione impugnata non può che essere integralmente confermata in questa sede. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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