COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 17 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO G.S.D. CORRUBBIO 1967 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 19/11/2008 – Squalifica sino al 26/11/2009 giocatore Milani Alessandro – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 17 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO G.S.D. CORRUBBIO 1967 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 19/11/2008 – Squalifica sino al 26/11/2009 giocatore Milani Alessandro – Campionato di 3^ Categoria La Società G.S.D. Corrubbio 1967 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 22 del 19/11/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica sino al 26/11/2009 a carico del calciatore Milani Alessandro : “espulso per somma di ammonizioni, offendeva l’arbitro e lo colpiva con un violento schiaffo all’avambraccio procurandogli forte dolore”. La Società opponente asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società G.S.D. Corrubbio 1967; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro il quale ha confermato il rapporto di gara, chiarendo che il gesto con cui è stato colpito, rappresentava non un atto di particolare violenza, ma più una istintiva reazione di protesta, concretatasi, appunto, in una manata all’avambraccio; ritenuto pertanto che, alla luce delle sopra indicate precisazioni, appare possibile ed equo ridurre la sanzione comminata in primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal G.S.D. Corrubbio 1967; • di ridurre al 30/9/2009 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Milani Alessandro. La tassa reclamo non è stata versata.
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