COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. GORIANO SICOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.01.09 INFLITTA AL CALCIATORE VENTRESCA ANTONIO IN RELAZIONE ALLA GARA JAGUAR / GORIANO SICOLI DISPUTATA IL 2/11/08 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A (C.U. n° 22 del 6.11.2008)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. GORIANO SICOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.01.09 INFLITTA AL CALCIATORE VENTRESCA ANTONIO IN RELAZIONE ALLA GARA JAGUAR / GORIANO SICOLI DISPUTATA IL 2/11/08 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A (C.U. n° 22 del 6.11.2008) Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. GORIANO SICOLI ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il calciatore, già ammonito per reiterate proteste, minacciato ed ingiuriato l’arbitro al momento dell’espulsione, reiterando tale comportamento nel corso del secondo tempo dopo essersi posizionato dietro la rete di recinzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore si sarebbe limitato ad offendere il direttore di gara, senza reiterare tale comportamento anche in considerazione del fatto che l’arbitro è verosimilmente incorso in uno scambio di persona, addebitando al Ventresca il comportamento tenuto da altri. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti . Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e merita accoglimento, in quanto la sanzione inflitta dal primo Giudice appare eccessiva in rapporto alla effettiva gravità del comportamento tenuto dal calciatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta la calciatore Ventresca Antonio fino al 31.12.2008, disponendo accreditarsi la relativa tassa ove versata.
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