COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. SAN PAOLO CALCIO VASTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.01.09 INFLITTA AL CALCIATORE MENABUONI MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN PAOLO VASTO / TORINO DI SANGRO DISPUTATA IL 22/10/08 PER LA COPPA ABRUZZO (C.U. n° 21 del 30.10.2008)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. SAN PAOLO CALCIO VASTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.01.09 INFLITTA AL CALCIATORE MENABUONI MARCO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN PAOLO VASTO / TORINO DI SANGRO DISPUTATA IL 22/10/08 PER LA COPPA ABRUZZO (C.U. n° 21 del 30.10.2008) Con appello ritualmente proposto, la società SAN PAOLO CALCIO VASTO ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il calciatore ingiuriato reiteratamente il direttore di gara colpendo pure la sua autovettura con dei calci al momento dell’abbandono dell’impianto. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore si sarebbe limitato a protestare senza offendere il direttore di gara, mentre non avrebbe commesso il preteso danneggiamento dell’autovettura. La ricorrente Società pur avendo chiesto di essere sentita non è comparsa alla udienza di discussione per la quale era stata regolarmente avvisata . L’arbitro della gara, in sede di supplemento, confermava gli originari riferimenti precisando che l’espulsione del calciatore era avvenuta proprio per le gravi ingiurie rivoltegli e che lo stesso calciatore, a fine gara, non solo aveva sferrato calci contro la sua autovettura, ma aveva anche rivolto sputi all’indirizzo della stessa. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata, mentre le circostanze dedotte dalla società appellante non hanno trovato riscontro negli atti ufficiali e sono state anzi smentite dal supplemento di rapporto rimesso dal direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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