COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. CORONA ANTONIO, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. VILLAVALLELONGA, DEI SIGG.RI LIPPA LUIGI E COCCIA PAOLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 40, REGOLAMENTO L.N.D., DEL SIG. GIZZI ONORIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLAVALLELONGA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E II, C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. CORONA ANTONIO, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. VILLAVALLELONGA, DEI SIGG.RI LIPPA LUIGI E COCCIA PAOLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 40, REGOLAMENTO L.N.D., DEL SIG. GIZZI ONORIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLAVALLELONGA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E II, C.G.S. Con nota del 3.07.08, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Sig.ri Corona Antonio, nella sua qualita’ di Presidente della A.S.D. Villavallelonga, dei Sigg.ri Lippa Luigi e Coccia Paolo per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento all’art. 40, regolamento L.N.D., del Sig. Gizzi Onorio, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., della Societa’ A.S.D. Villavallelonga, per violazione dell’art. 4, commi I e II, C.G.S. per avere: - Antonio Corona, quale Presidente della A.S.D. Villavallelonga, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, violato l’obbligo di affidare la prima squadra, partecipante nella stagione sportiva 2007 – 2008 al campionato regionale di II categoria del C.R.A., ad un tecnico abilitato dal Settore tecnico, omettendo altresì di comunicare il nominativo del tecnico abilitato entro i termini previsti dall’art. 40, comma III, del citato regolamento, consentendo l’assenza in panchina nelle gare ufficiali dell’allenatore abilitato senza giustificarne i motivi di forza maggiore, nonché per avere consentito a Onorio Gizzi di assumere la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione agonistica 2007 – 2008, senza esser in possesso della necessaria abilitazione; - Onorio Gizzi, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, assunto in via di fatto, in qualità di calciatore, la conduzione tecnica della prima squadra della società Villavallelonga, senza essere in possesso della necessaria abilitazione, né dell’autorizzazione dall’art. 40, comma II, N.O.I.F.; - Luigi Lippa e Coccia Paolo, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nella loro qualità di dirigenti – accompagnatori, il primo nella gara ufficiale del 4.11.07, il secondo nella gara ufficiale del 2.3.08, attestato nelle distinte di gara l’assenza in panchina dell’allenatore abilitato della prima squadra, senza giustificarne il motivo, favorendo, il Lippa in particolare, che la funzione di tecnico fosse, in realtà, esercitata in via di fatto, dal Sig. Onorio Gizzi; - la società Villavallelonga, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per gli addebiti ascrivibili al proprio Presidente ed ai propri tesserati. Con raccomandate r.r. del 24 – 27.10.08, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 15.12. 08, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza comparivano tutti i soggetti deferiti, ammettendo le proprie responsabilità, ma sostenendo di avere agito in completa buona fede e chiedendo, quindi, per tale ragione, il contenimento dell’eventuale sanzione. Compariva il rappresentante della Procura, Avv. Francesco Di Leginio, il quale concludeva per l’affermazione delle responsabilità in capo ai soggetti deferiti, con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: Corona Antonio e Gizzi Onorio, inibizione di mesi cinque; Lippa Luigi e Coccia Antonio, inibizione di mesi uno; Villavallelonga, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ammenda di € 800,00. Osserva la Commissione che, preso atto del riconoscimento di responsabilità da parte dei soggetti deferiti, in considerazione della loro buona fede reputa equo infliggere ai Sigg.ri Corona Antonio e Gizzi Onorio, l’inibizione di mesi tre; ai Sigg.ri Lippa Luigi e Coccia Paolo , l’inibizione di giorni venti; alla società A.S.D. Villavallelonga, l’ ammenda di € 400,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it