COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL SIG. CENTOFANTI CRISTIAN (A.S.D. G.S. AURORA) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 20.1.09 INFLITTAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA LYCIA / AURORA DISPUTATA IL 23.11.08 PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 15 DEL 27.11.08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL SIG. CENTOFANTI CRISTIAN (A.S.D. G.S. AURORA) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 20.1.09 INFLITTAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA LYCIA / AURORA DISPUTATA IL 23.11.08 PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 15 DEL 27.11.08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto il Sig. Centofanti Cristian ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal Giudice Sportivo perché il medesimo, al termine della gara, prendeva parte ad una rissa con altri giocatori e colpiva un avversario con un calcio e con un pugno, deducendo che, a causa dell’ingresso in campo di circa ottanta tifosi – che avrebbero tentato di impedire il rientro negli spogliatoi dei giocatori della squadra ospite, colpendoli anche con calci e pugni – fortemente intimorito, avrebbe cercato la via degli spogliatoi facendosi largo tra la gente, così colpendo involontariamente un avversario. Concludeva, quindi, per la riduzione della squalifica. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, onde la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve trovare conferma in questa sede, ritenendosi congrua ed adeguata al comportamento tenuto dall’appellante. L’arbitro della gara, infatti, è stato estremamente preciso nel qualificare la condotta del Centofanti come violenta e non involontaria, poiché durante la rissa ha colpito un avversario con un pugno all’altezza dell’occhio destro, procurandogli una ferita. Per quanto precede, tenuto conto che il rapporto arbitrale è fonte di prova privilegiata ai fini della decisione, mentre la ricostruzione dei fatti fornita dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali in possesso del Comitato, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare l’appello proposto dal Sig. Centofanti Cristian, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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