COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITELLESE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DELL’ALLENATORE MANCINI RICCARDO FINO AL 30.4.09) IN RELAZIONE ALLA GARA PALOMBARO / CIVITELLESE DISPUTATA IL 2/11/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA – GIRONE “C” (C.U. n° 11 DEL 6/11/08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITELLESE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DELL’ALLENATORE MANCINI RICCARDO FINO AL 30.4.09) IN RELAZIONE ALLA GARA PALOMBARO / CIVITELLESE DISPUTATA IL 2/11/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA – GIRONE “C” (C.U. n° 11 DEL 6/11/08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Civitellese ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal Giudice Sportivo nei confronti dell’allenatore della società, Sig. Mancini Riccardo, per avere, quest’ultimo, tentato di colpire l’arbitro con uno schiaffo, non riuscendovi in quanto il direttore di gara riusciva a schivare il colpo, chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e meritevole di accoglimento. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha, infatti, precisato che il gesto del Mancini pur non potendo qualificarsi come un vero e proprio atto di violenza doveva, comunque, essere inteso come un deliberato tentativo di colpirlo anche se con uno schiaffetto sulla guancia, pieno di rabbia e rancore per il finale di gara rocambolesco, che aveva decretato la sconfitta della propria squadra. Alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara la Commissione ritiene, pertanto, equo ridurre la sanzione fino al 6.3.09. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore Mancini Riccardo fino al 6.3.09, disponendo restituirsi la tassa versata.
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