COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. CIARCIAGLINI GIUSTINO, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA S.S. CALCIO SAN PAOLO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 21 DELLE N.O.I.F., NONCHE’ DELLA SOCIETA’ S.S. CALCIO SAN PAOLO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. CIARCIAGLINI GIUSTINO, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA S.S. CALCIO SAN PAOLO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 21 DELLE N.O.I.F., NONCHE’ DELLA SOCIETA’ S.S. CALCIO SAN PAOLO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. Con nota dell’1.08.2008 il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Ciarciaglini Giustino, nella sua qualita’ di Presidente e dirigente accompagnatore della S.S. Calcio San Paolo, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento all’art. 21 delle N.O.I.F. in quanto, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, si è sostituito in via di fatto, a partire dal mese di dicembre 2007, nella conduzione tecnica della prima squadra, nonostante risultasse regolarmente tesserato in qualità di tecnico il Sig. Pavone Remo per la stagione sportiva 2007 – 2008 senza peraltro giustificare i motivi di forza maggiore circa l’assenza del tecnico abilitato, nonché la predetta Società per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per gli addebiti ascritti al proprio Presidente. Con raccomandate r.r. del 21.10.2008, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 22.12. 08, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il Sig. Ciarciaglini Giustino, in proprio e quale legale rappresentante della Società, nonché il rappresentante della Procura, Avv. Andrea Magnanelli. Preliminarmente i soggetti deferiti chiedevano ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. l’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, concordate con il rappresentante della Procura nella misura di mesi due di inibizione (pena base mesi tre) a carico del Sig. Ciarciaglini Giustino ed € 270,00 di ammenda (pena base € 400,00) a carico della Società S.S. Calcio San Paolo. La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, visto l’art. 23 C.G.S. DELIBERA a richiesta delle parti, di infliggere al Sig. Ciarciaglini Giustino la sanzione della inibizione per mesi due ed alla S.S.Calcio San Paolo la sanzione dell’ammenda di € 270,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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