COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. FERRETTI LUCA, ALL’EPOCA TESSERATO PER L’A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. FERRETTI LUCA, ALL’EPOCA TESSERATO PER L’A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S. Con nota del 13.11.08, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il soggetto sopra specificato per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, C.G.S., per avere contravvenuto nel corso della stagione sportiva 2007 – 2008 ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva in quanto ha esposto la società Montesilvano calcio alla violazione delle norme federali che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo e di partecipare alle relative competizioni. In particolare, allo stesso Ferretti veniva addebitato di essere stato uno dei responsabili componenti della squadra del Montesilvano che, sul presupposto di un mancato interessamento della società, aveva, di fatto, causato la mancata partecipazione della squadra ad alcune gare del campionato 2007 – 2008. Con raccomandata r.r. del 2.12.08, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato al soggetto deferito la violazione della norma sopra richiamata a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando lo stesso che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 16.2.09, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. All’udienza all’uopo fissata, compariva il rappresentante della Procura federale, Avv. Marco Mattioli, mentre non compariva il soggetto deferito, né faceva pervenire deduzioni a difesa. Lo stesso rappresentante della Procura, dopo avere esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità del Ferretti, chiedendo l’applicazione nei suoi confronti della squalifica per mesi sei. Osserva la Commissione che la responsabilità del Ferretti si evince chiaramente dall’ammissione dei fatti esplicitamente effettuata al collaboratore della Procura in data 18.3.08, anche se lo stesso ha giustificato il proprio comportamento con la situazione di precarietà che si era verificata a seguito dell’assoluta assenza della società che non aveva garantito ai propri calciatori mezzi e attrezzature per la disputa del campionato, nonché per la impossibilità di effettuare anche le visite mediche. Lo stesso ha, infine, aggiunto che tale decisione era maturata dopo una riunione di tutti i calciatori, i quali avevano deciso che il comune obbiettivo era quello di arrivare a non giocare tre partite, in modo da conseguire lo svincolo d’autorità ed il possibile tesseramento con altra società. Affermata, così, la responsabilità del soggetto deferito (le giustificazioni addotte dal Ferretti solo relativamente possono ritenersi fondate, visto che il suo comportamento ha causato alla società di appartenenza notevoli conseguenze sotto il profilo disciplinare oltre che economico), in ordine alle contestazioni sollevate, ritiene la Commissione equo irrogare al Ferretti la sanzione della squalifica per mesi quattro. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di infliggere al Sig. Ferretti Luca la squalifica per mesi quattro. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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