COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. SCACCHIOLI GIANLUCA E DI RENZO SANDRO, RISPETTIVAMENTE DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTE DELLA A.S.D. S. NICOLO’ E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE I PRIMI DUE DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S. E LA SOCIETA’ PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA II, C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. SCACCHIOLI GIANLUCA E DI RENZO SANDRO, RISPETTIVAMENTE DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTE DELLA A.S.D. S. NICOLO’ E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE I PRIMI DUE DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S. E LA SOCIETA’ PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA II, C.G.S. Con nota del 17.10.08, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere, i primi due, della violazione di cui all’art. 1, comma I, C.G.S., per avere posto in essere un comportamento oltraggioso e minaccioso nei confronti dell’assistente arbitrale in occasione dell’incontro di calcio S. Nicolò / Francavilla, disputato il 17.2.08 per il campionato di Eccellenza abruzzese, la società, per la violazione dell’art. 4, comma II, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti ai propri dirigenti. In particolare lo Scacchioli avrebbe rivolto frasi irripetibili contenenti ingiurie e minacce, impedendo allo stesso assistente di rientrare prontamente nello spogliatoio, mentre il Di Renzo, all’uscita della terna dagli spogliatoi, avrebbe pronunciato nei confronti dello stesso assistente frasi ingiuriose e minacciose. Con raccomandata r.r. del 4.11.08, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 9.2.09, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. All’udienza all’uopo fissata, compariva il rappresentante della Procura federale, Avv. Marco Mattioli, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti. Lo stesso rappresentante della Procura, dopo avere esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione dell’inibizione per mesi tre nei confronti dello Schacchioli, per mesi due nei confronti del Di Renzo e per l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 800,00 nei confronti della società. Osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas avendo lo Schacchioli ed il Di Renzo sostanzialmente reso confessione dei fatti contestati al rappresentante dell’Ufficio Indagini (vedi relativi verbali di interrogatorio agli atti del procedimento), pur avendo giustificato il loro comportamento con diverse motivazioni e pur precisando di non avere minacciato di morte l’assistente dell’arbitro. Affermata, così, la responsabilità dei soggetti deferiti, in ordine alle contestazioni sollevate, ritiene la Commissione equo irrogare allo Schacchioli la sanzione della inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti allo svolgimento del gioco del calcio per mesi due, ed al Di Renzo per mesi uno. Quanto alla responsabilità oggettiva conseguente a tali violazioni, ritiene equo la Commissione irrogare alla società S. Nicolò la sanzione dell’ammenda di € 500,00. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al Sig. Scacchioli Gianluca l’inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti allo svolgimento del gioco del calcio per mesi due ed al Sig. Di Renzo Sandro l’inibizione per mesi uno. Delibera, altresì, infliggere alla società A.S.D. S.Nicolò, la sanzione dell’ammenda di € 500,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it