COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL CEPAGATTI AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. ( PERDITA DELLA GARA , AMMENDA DI €50,00, SQUALIFICA DEI CALCIATORI : DI LORITO MIRKOFINO AL 30.06.2009; DI IULIO ALESSIO FINO AL 30.06.2009; CANTO’ CLAUDIO PER 4 GARE; GIAMMARINO ALESSANDRO PER 4 GARE; CHIULLI LORENZO PER 4 GARE; EVANGELISTA MARCELLO PER 4 GARE; LUCIANI EMILIANO FINO AL 15.05.2009. NONCHÉ INIBIZIONE DEI DIRIGENTI: BERARDINUCCI ANTONIO FINO AL 01.03.2009; DI CECCO LUCA FINO AL 01.03.2009; BISCONTI LORENZO FINO AL 01.03.2009. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD REAL CEPAGATTI / ROCCAMORICE IL 01/02/09 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI III CATEGORIA (C.U. n° 25 DEL 05/02/09).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL CEPAGATTI AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. ( PERDITA DELLA GARA , AMMENDA DI €50,00, SQUALIFICA DEI CALCIATORI : DI LORITO MIRKOFINO AL 30.06.2009; DI IULIO ALESSIO FINO AL 30.06.2009; CANTO' CLAUDIO PER 4 GARE; GIAMMARINO ALESSANDRO PER 4 GARE; CHIULLI LORENZO PER 4 GARE; EVANGELISTA MARCELLO PER 4 GARE; LUCIANI EMILIANO FINO AL 15.05.2009. NONCHÉ INIBIZIONE DEI DIRIGENTI: BERARDINUCCI ANTONIO FINO AL 01.03.2009; DI CECCO LUCA FINO AL 01.03.2009; BISCONTI LORENZO FINO AL 01.03.2009. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD REAL CEPAGATTI / ROCCAMORICE IL 01/02/09 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI III CATEGORIA (C.U. n° 25 DEL 05/02/09). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Real Cepagatti ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti della stessa società nonché dei calciatori e dirigenti sopra indicati per i comportamenti tenuti in occasione della gara in oggetto così come ampiamente descritti nel relativo provvedimento. Ha dedotto l’appellante che in realtà non erano avvenuti fatti di tale gravità da poter giustificare la continuazione della gara proforma visto che si è trattato nell’occasione di proteste smodate ed ingiurie senza mai compromettere l’incolumità del direttore di gara e la sua libera determinazione per portare a termine la gara stessa. Ha pertanto concluso per la revoca delle sanzioni e per la conferma del risultato conseguito sul campo. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti confermando l’intenzionalità del gesto compiuto dal Di Lorito Mirco fornendo chiarimenti in ordine alle singole responsabilità dei calciatori e dirigenti. Osserva preliminarmente la Commissione, che quanto alla sanzione della perdita della gara, il provvedimento del primo Giudice deve essere confermato in quanto i fatti accaduti hanno in ogni caso compromesso la serenità e le facoltà decisionali dell’arbitro, il quale si è visto costretto a proseguire la gara proforma temendo per la sua incolumità visto che i comportamenti non regolamentari hanno riguardato un considerevole numero di calciatori e dirigenti e soprattutto il Di Lorito il quale ha tentato di aggredirlo dopo la rete della squadra ospite e dopo la sua espulsione. Ugualmente da confermare è la sanzione dell’ammenda non impugnabile a norma dell’art. 45, comma 3, C.G.S. Vanno del pari confermate le sanzioni delle inibizioni inflitte ai dirigenti BERARDINUCCI Antonio, DI CECCO Luca, BISCONTI Lorenzo nonché ai calciatore DI IULIO Alessio Di Lorito Mirco in quanto congrue ed adeguate ai comportamenti rispettivamente ascritti. Devono, invece, essere ridotte lievemente le sanzioni inflitte ai calciatori CANTO' Claudio, GIAMMARINO Alessandro, CHIULLI Lorenzo, EVANGELISTA Marcello, LUCIANI Emiliano, non apparendo i loro comportamenti di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica la sanzione inflitta LUCIANI Emiliano fino al 31.03.2009 e quelle inflitte ai calciatori CANTO' Claudio, GIAMMARINO Alessandro, CHIULLI Lorenzo ed EVANGELISTA Marcello a numero tre gare confermando, nel resto gli impugnati provvedimenti. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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