COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 25 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO U.S. MADDALENE THI VI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 51 del 4/2/2009 – Applicazione art. 17, comma 1 C.G.S. partita Maddalene Thi Vi – Real Monteforte dell’11/1/2009 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 25 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO U.S. MADDALENE THI VI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 51 del 4/2/2009 – Applicazione art. 17, comma 1 C.G.S. partita Maddalene Thi Vi – Real Monteforte dell’11/1/2009 – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Maddalene Thi Vi ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicata con il Comunicato n. 51 del 4/2/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la sanzione disciplinare a margine. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società Maddalene Thi Vi; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi che ha reso un ulteriore supplemento di rapporto; rilevato che l’arbitro, nell’ulteriore supplemento di rapporto, ha precisato che la gara non è stata disputata perché il terreno di gioco era ghiacciato, indipendentemente dalla segnatura del campo, dispone il recupero dell’incontro in data da fissare dal C.R. Veneto P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il ricorso proposto dall’U.S. Maddalene Thi Vi.; • di disporre il recupero dell’incontro in oggetto da fissare dal C.R. Veneto. La tassa reclamo non é stata versata.
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