COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ASD ARIETE CALCIO AVVERSO LE DECISONI DEL G.S. (AMMENDA DI € 500,00; AMMENDA DI € 15,00; SQUALIFICA FINO AL 30/06/2010 DEL CALCIATORE DI STILIO DAVIDE) IN RELAZIONE ALLA GARA ARIETE CALCIO / ATLETIC PRO PENNE DISPUTATA IL 22/02/2009 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE C (C.U. n. 28 DEL 26/02/09 DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ASD ARIETE CALCIO AVVERSO LE DECISONI DEL G.S. (AMMENDA DI € 500,00; AMMENDA DI € 15,00; SQUALIFICA FINO AL 30/06/2010 DEL CALCIATORE DI STILIO DAVIDE) IN RELAZIONE ALLA GARA ARIETE CALCIO / ATLETIC PRO PENNE DISPUTATA IL 22/02/2009 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE C (C.U. n. 28 DEL 26/02/09 DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Ariete Calcio ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. quanto all’ammenda di € 500,00 per la temporanea sospensione della gara a seguito di lancio di pietre, quanto ad € 15,00 per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro e quanto alla squalifica fino al 30/06/2010 al calciatore Di Stilio Davide per aver quest’ultimo tentato di colpire l’arbitro con una testata e dopo essere stato allontanato gli lanciava il pallone sul volto ingiuriandolo e minacciandolo. Ha dedotto l’appellante che il lancio di pietre non sarebbe mai avvenuto e che vi sarebbe stata semplicemente una discussione verbale tra il portiere della società Pro Penne ed alcuni tifosi della società Villa Oliveti per via di alcuni precedenti. Quanto al Di Stilio lo stesso si sarebbe limitato a protestare contro l’arbitro che aveva decretato la sua espulsione andandogli incontro con il pallone in mano fino a toccarlo ma senza provocargli conseguenze. In ordine alla mancanza di acqua calda, la società ha contestato la circostanza essendone tutti gli spogliatoi dotati. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti e ha precisato che il calciatore con il pallone in mano si era avvicinato a testa bassa fino ad avere un leggero contatto con la sua fronte confermando altresì di essersi ricevuto il pallone sul volto. Osserva preliminarmente la Commissione che la sanzione dell’ammenda di € 15,00 non è impugnabile ai sensi dell’articolo 45, comma 3 del C.G.S. per cui l’appello sul punto va dichiarato inammissibile. Quanto all’ammenda di € 500,00, ritiene la Commissione equo ridurre la stessa ad € 250,00 sul presupposto che la sospensione della gara sia avvenuta solo per pochi minuti e per un fatto che l’arbitro ha ritenuto di ricondurre a responsabilità della società appellante anche se quest’ultima ha fortemente contestato tale responsabilità riconducendo la paternità del gesto a tifosi di altra squadra presenti sugli spalti. Allo stesso modo ritiene che la squalifica del calciatore Di Stilio debba essere ridotta in quanto il gesto compiuto dallo stesso non ha causato conseguenze di qualsivoglia natura al direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’ammenda inflitta all’Ariete Calcio ad € 250,00 e la squalifica inflitta al calciatore Di Stilio Davide fino al 31/12/2009. Conferma nel resto l’impugnata decisione disponendo restituirsi la tassa di reclamo versata.
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