COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA POL. VESTINA PROLOCO S. DEMETRIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2011 DEL CALCIATORE FERELLA DANIELE IN RELAZIONE ALLA GARA POL. VESTINA PROLOCO S. DEMETRIO / POL. BARISCIANO DISPUTATA IL 25/01/2009 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE B (C.U. n. 41 DEL 29/01/09 CRA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 26/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA POL. VESTINA PROLOCO S. DEMETRIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2011 DEL CALCIATORE FERELLA DANIELE IN RELAZIONE ALLA GARA POL. VESTINA PROLOCO S. DEMETRIO / POL. BARISCIANO DISPUTATA IL 25/01/2009 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE B (C.U. n. 41 DEL 29/01/09 CRA).
Con appello ritualmente proposto, la società Pol. Vestina ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del Ferella per aver ingiuriato l’arbitro dopo la sua espulsione e per averlo colpito con uno schiaffo alla nuca provocandogli momentaneo dolore, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che nell’occasione il Ferella avrebbe colpito l’arbitro con una “pacca” sulle spalle dopo essere stato espulso ma che tale gesto, pur essendo ingiurioso e provocatorio, non era certamente da considerarsi un atto di violenza.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti ribadendo di aver ricevuto delle ingiurie ed uno schiaffo nella parte posteriore del collo che solo inizialmente gli provocava un leggero dolore che, una volta ripreso il gioco, gli era del tutto passato.
Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, il gesto compiuto dal Ferella non può qualificarsi come un vero e proprio atto di deliberata violenza se è vero, com’è vero, che lo stesso direttore di gara ha tenuto a chiarire che solo inizialmente ha provato una leggera sensazione di dolore che è immediatamente scomparsa dopo qualche minuto, alla ripresa del gioco. Da ciò consegue che la sanzione adottata dal primo giudice deve essere ridotta potendosi ravvisare nel comportamento del calciatore un atteggiamento ingiurioso e di scherno piuttosto che un atto di violenza.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Ferella Daniele fino al 31/03/2010 disponendo accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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