COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOC. A.S. CAPOROSSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAPOROSSO / VASTO MARINA DISPUTATA L’8/03/09 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 53 del 19.3.09 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOC. A.S. CAPOROSSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAPOROSSO / VASTO MARINA DISPUTATA L’8/03/09 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 53 del 19.3.09 – C.R.A.). Con appello proposto a mezzo del servizio postale in data 27.03.09, la società A.S. Caporosso ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. in accoglimento del reclamo proposto dalla F.C.D. Vasto Marina, chiedendo la conferma del risultato di 0 – 0 acquisito sul campo. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 46, comma IV, C.G.S., poiché fuori termine, con conseguente preclusione del suo esame nel merito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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