COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 13/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS LA TITESE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DELLA SOCIETA’ FC NEMOLI CANTISANI CARMINE NELLA GARA DI PROMOZIONE DEL 25.09.2005.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 13/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS LA TITESE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DELLA SOCIETA’ FC NEMOLI CANTISANI CARMINE NELLA GARA DI PROMOZIONE DEL 25.09.2005.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società AS LA TITESE per la posizione irregolare del calciatore Cantisani Carmine schierato dalla società FC Nemoli nella gara del 25.09.2005 del campionato di Promozione tra FC Nemoli e AS La Titese;
Rilevato che dal CU n.106 del 18.05.2005 il calciatore Cantisani Carmine riportava la squalifica per una gara;
Lette le controdeduzioni ritualmente proposte dalla società FC Nemoli;
Acquisita dalla segreteria del Comitato Regionale la documentazione relativa ai trasferimenti dell’atleta in questione, dalla quale emerge che lo stesso giocatore veniva trasferito in data 3.09.2005 dalla società FC Nemoli alla società AC Lauria Mercure – militante nel campionato di Eccellenza – e con tale società rimaneva tesserato fino al 12.09.2005;
Rilevato che il calciatore Cantisani Carmine non risulta essere stato inserito nella distinta dei giocatori schierati dal Lauria Mercure nella gara di Eccellenza del 4.09.2005 contro l’AZ Picerno;
Ritenuta, pertanto, come scontata la squalifica ai sensi delle vigenti disposizioni;
P.Q.M.
- rigetta il ricorso proposto dalla società AS La Titese;
- dispone per l’incameramento della tassa reclamo.
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