COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUELLI DEL J.MATCH AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI RICCI ALESSANDRO (5 GARE) E BRIENZA SERGIO (3 GARE) E INIBIZIONE DIRIGENTE BRIENZA GIOVANNI, COME DA CU N.17 DEL 13.10.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUELLI DEL J.MATCH AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI RICCI ALESSANDRO (5 GARE) E BRIENZA SERGIO (3 GARE) E INIBIZIONE DIRIGENTE BRIENZA GIOVANNI, COME DA CU N.17 DEL 13.10.2005. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla soc.Quelli del J.Match avverso la decisione del GS pubblicata sul CU n.17 del 13.10.2005 e relativa alle squalifiche dei calciatori Ricci Alessandro (5 gare) e Brienza Sergio (3 gare) e l’inibizione del dirigente Brienza Giovanni fino al 30.11.2005, in riferimento alla gara dell’8.10.2005 tra Vigor MT e Quelli del J.Match del campionato regionale di Calcio a 5; Ascoltati la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta nonché il D.G.; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che con il proposto atto di gravame la società reclamante chiede la riduzione della squalifiche inflitte ai propri tesserati dal G.S., confermando i comportamenti antisportivi degli stessi, ma ritenendo eccessive le sanzioni inflitte in relazione ai fatti accaduti; Rilevato che il D.G., nella disposta audizione, relativamente alla condotta del calciatore Brienza Sergio, ha precisato che il fallo commesso dallo stesso ai danni di un avversario è stato un fallo di gioco e non di reazione e che, in merito al comportamento del dirigente Brienza Giovanni, lo stesso rivolgeva una frase offensiva e, una volta notificata l’espulsione, abbandonava il terreno di gioco senza protestare ulteriormente; Rilevato, in merito ai fatti addebbitati al calciatore Ricci Alessandro, che la sua condotta appare sicuramente più grave ed antisportiva, soprattutto perché lo stesso atleta una volta espulso dal terreno di gioco per comportamento irriguardoso ai danni del D.G. e dopo essere uscito, in un secondo momento faceva ritorno in campo reiterando un atteggiamento minaccioso nei confronti dello stesso D.G.; Ritenuto, sulla base dell’istruttoria espletata, che il proposto reclamo può trovare parziale accoglimento solo in riferimento all’inibizione inflitta al calciatore Brienza Sergio, per il quale non può trovare applicazione la nuova formulazione dell’art.14, n.2/bis, del C.G.S., non ravvisandosi condotta particolarmente violenta e al dirigente Brienza Giovanni, per il quale si ritiere eccessiva la sanzione inflitta che si ridetermina come dal dispositivo di seguito riportato; P.Q.M. In parziale accoglimento del proposto reclamo: - riduce l’inibizione a carico del dirigente Brienza Giovanni fino al 28.10.2005; - riduce la squalifica inflitta al calciatore Brienza Sergio a n.2(due) gare; - respinge il ricorso e conferma la squalifica inflitta al calciatore Ricci Alessandro; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it