COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETA’ CS VULTUR PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAGGIANESE FRANCESCO DELL SOCIETA’ VIETRI ASD, SCHIERATO NELLA GARA DI COPPA ITALIA REGIONALE “VIETRI ASD – VULTUR” DEL 12.10.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETA’ CS VULTUR PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAGGIANESE FRANCESCO DELL SOCIETA’ VIETRI ASD, SCHIERATO NELLA GARA DI COPPA ITALIA REGIONALE “VIETRI ASD – VULTUR” DEL 12.10.2005. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società CS VULTUR avverso la posizione irregolare del calciatore Caggianese Francesco della società Vietri ASD schierato nella gara di Coppa Italia del 12.10.2005 tra il Vietri ASD ed il Vultur; Letti gli atti ufficiali della gara e presa visione dei referti arbitrali delle precedenti gare di coppa Italia disputate dal Vietri; Considerato che la società controinteressata non ha fatto prevenire nei termini previsti dal CGS alcuna controdeduzione; Rilevato: - che con il C.U. n. 16 del 6.10.2005 il calciatore Caggianese Francesco (24.05.1982) veniva squalificato dal G.S. per 1(una) gara per recidiva in ammonizione, come prevede il regolamento del torneo di Coppa Italia; - che lo stesso atleta – inserito in distinta al n.2 - prendeva regolarmente parte alla successiva gara del 12.10.2005 tra il Vietri ed il Vultur senza averne titolo per posizione irregolare scaturente dalla precedente squalifica; P.Q.M. in accoglimento del proposto reclamo: - infligge alla società VIETRI ASD la perdita della gara in oggetto con il seguente punteggio: VIETRI ASD – VULTUR 0-3; - infligge al dirigente accompagnatore sig. Panariello Gerardo, che ha sottoscritto la distinta del giocatori della gara del 12.10.2005, l’inibizione fino al 3.11.2005; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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