COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. LIBERTAS MONTALBANO AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LOMBARDI VINCENZO (3 GARE), COME DA CU N.17 DEL 13.10.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. LIBERTAS MONTALBANO AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LOMBARDI VINCENZO (3 GARE), COME DA CU N.17 DEL 13.10.2005. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Pol. LIBERTAS MONTALBANO avverso la squalifica per 3(tre) gare del calciatore Lombardi Vincenzo, pubblicata sul CU n.17 del 13.10.2005; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che dal rapporto arbitrale risulta che il calciatore in oggetto spingeva violentemente un avversario, profferendo nei suoi riguardi frasi offensive; Rilevato che, a mente dell’art.14, n.2/bis, del C.G.S., ai calciatori che si rendono responsabili di condotta violenta ai danni di altri giocatori, si applica la sanzione minima della squalifica per n.3 giornate; P.Q.M. - rigetta il proposto reclamo, confermando le decisoni del G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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