COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FC SATRIANO AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MASTROBERTI ROCCO (5 GARE), COME DA CU N.17 DEL 13.10.2005.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FC SATRIANO AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MASTROBERTI ROCCO (5 GARE), COME DA CU N.17 DEL 13.10.2005.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società FC SATRIANO avverso la squalifica per n.5 gare inflitta dal G.S. al calciatore MASTROBERTI ROCCO e pubblicata sul CU n.17 del 13.10.2005;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che la condotta del calciatore Mastroberti, coì come riportata nel referto di gara è da ritenersi deprecabile dal punto di vista sportivo e comportamentale, ma che la stessa non ha assunto il carattere di “particolare gravità della condotta violenta” ai danni del D.G.;
Ritenuta, pertanto, eccessiva la sanzione inflitta dal G.S., anche in considerazione dell’assenza di conseguenze effettivamente dannose nei confronti dell’arbitro;
Visto l’articolo 14, 2/bis, del C.G.S.;
P.Q.M.
in parziale accolgimento del proposto reclamo:
- riduce la squalifica inflitta al calciatore MASTROBERTI ROCCO a 3(tre) gare effettive;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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