COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING GENZANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO CON DISPUTA DELLA GARA A PORTE CHIUSE, LA DIFFIDA E L’AMMENDA INFLITTE DAL G.S., COME DA CU N.20 DEL 27.10.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING GENZANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO CON DISPUTA DELLA GARA A PORTE CHIUSE, LA DIFFIDA E L’AMMENDA INFLITTE DAL G.S., COME DA CU N.20 DEL 27.10.2005. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla soc. SPORTING GENZANO avverso la decisione assunta dal G.S. e pubblicata sul CU n.20 del 27.10.2005 con cui la reclamante chiede l’annullamento delle sanzioni della gara di squalifica del campo con l’obbligo di disputare la gara “a porte chiuse”, della diffida e la riduzione dell’ammenda; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto richiesta; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che a norma dell’art.41 C.G.S. la squalifica del campo di giuoco per una gara non è impugnabile in alcuna sede e che la previsione “in campo neutro e a porte chiuse” non rappresenta una ulteriore sanzione, ma una “graduazione” della pena della squalifica del campo operata dal G.S. e commisurata alla natura e alla gravità dei fatti commessi; Ritenuta, pertanto, la unicità della sanzione della squalifica del campo di gioco, il proposto reclamo è inammissibile nella parte in cui si chiede l’annullamento della previsione della disputa della gara a porte chiuse; Considerato che, relativamente all’ammenda di euro 500.00 con diffida, dagli atti ufficiali di gara risultano diversi episodi di condotta antisportiva e violenta ai danni del D.G., prima da parte di dirigenti della società reclamante e, successivamente, dei propri sostenitori e che detti fatti sono stati sanzionati dal G.S. sia a titolo di responsabilità oggettiva che diretta secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 13 del C.G.S.; Ritenuta la sanzione inflitta dal G.S. giustificata e congrua in relazione ai fatti come riportati nel supplemento di rapporto; P.Q.M. - dichiara inammissibile il proposto reclamo nella parte in cui si chiede l’annullamento della sanzione della disputa della gara “a porte chiuse”, - nel merito, rigetta il proposto reclamo relativamente alla sanzione pecuniaria ed alla diffida inflitte dal G.S., confermando integralmente l’impugnato provvedimento; - dispone l’incamerarsi la tassa reclamo, se versata.
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