COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BASILICATA ASD AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DAMIANO TONINO PER TRE GARE E PUBBLICATA SUL CU N.22 DEL 3.11.2005.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 16/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BASILICATA ASD AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DAMIANO TONINO PER TRE GARE E PUBBLICATA SUL CU N.22 DEL 3.11.2005.
Letto il ricorso presentato dalla società BASILICATA ASD avverso la squalifica per 3(tre) gare inflitta dal G.S. al calciatore DAMIANO TONINO e pubblicata sul CU n.22 del 3.11.2005;
Letti gli atti ufficiali;
Ascoltato il Presidente della società Basilicata, il quale ne ha fatto richiesta;
Rilevato dagli atti di gara che il comportamento del predetto calciatore è stato sicuramente antisportivo ed ingiuriose nei confronti dell’arbitro e per questo da biasimare;
Ritenuto, peraltro, che dalla nuova lettura dell’art.14, comma 2/bis, lettera a, del CGS il comportamento del calciatore è da sanzionare con 2(due) gare di squalifica, ravvisandosi nello stesso una condotta soltanto irriguardosa nei confronti del D.G.;
P.Q.M.
- a parziale accoglimento del ricorso proposto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Damiano Tonino a 2(due) giornate effettive di gara;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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