COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VIGOR MATERA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 DEL 22.10.2005, TRA AS LIBERTAS SCANZANO E ASD VIGOR MATERA.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VIGOR MATERA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 DEL 22.10.2005, TRA AS LIBERTAS SCANZANO E ASD VIGOR MATERA. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD VIGOR MATERA avverso la regolarità della gara del campionato regionale di calcio a 5 del 22.10.2005 tra la Libertas Scanzano e la Vigor Matera; Lette le controdeduzioni inviate dalla società controinteressata; Ascoltata la società Vigor Matera che ne ha fatto richiesta nonché il D.G. sig Alagia Francesco; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la società Vigor Matera ricorre avverso la regolarità della gara evidenziando che la mancata disputa della stessa per “impraticabilità di campo” è da ascriversi unicamente alla responsabilità della società ospitante che non assicurava la praticabilità del terreno di gioco, chiedendo l’assegnazione della vittoria, mentre la società controinteressata evidenziava come la causa dell’impraticabilità sia del tutto accidentale e da attribuire unicamente ad un fenomeno di condensa all’interno della struttura; Considerato che il D.G. nel referto di gara ha ritenuto non praticabile il terreno di gioco precisando, nella disposta audizione, che la decisione veniva presa di comune accordo con i capitani delle due squadre per tutelare l’incolumità degli atleti a causa del fondo di gioco particolarmente scivoloso dovuto alla presenza di umidità in alcune zone del campo; Evidenziato che, come da consolidata giurisprudenza della CAF (su tutte dec. CU n.6/c del 6.10.1988), il giudizio sulla praticabilità o meno del terreno di gioco per intemperie od ogni altra causa è di esclusiva competenza del D.G. designato a dirigere la gara (art.60 delle NOIF), trattandosi di una valutazione rimessa alla pura discrezionalità tecnica dello stesso, come stabilito dalla Regola 5 del “Regolamento del giuoco del calcio” e come tale sottratta a qualsiasi sindacato da parte degli organi giudicanti; Ritenuto che nel caso in esame nessuna responsabilità è da ascriversi alla società ospitante; P.Q.M. - respinge il proposto ricorso; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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