COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VITALBA AVVERSO LA SQUALIFICA DI CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE PACE DANIELE E PUBBLICATA SUL CU N.25 DEL 10.11.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VITALBA AVVERSO LA SQUALIFICA DI CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE PACE DANIELE E PUBBLICATA SUL CU N.25 DEL 10.11.2005. Visto il reclamo proposto dalla società VITALBA, avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n.25 del 10.11.2005 con la quale veniva irrogata la squalifica per 5(cinque) gare al calciatore PACE Daniele; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata in data 21.11.2005 la società reclamante che ne aveva fatto richiesta; Ascoltato telefonicamente il D.G.; Rilevato che i fatti così come descritti del D.G. trovano conferma con quanto dichiarato dalla stessa società, che nega però la spinta al D.G.; Ritenuto, inoltre, che le proteste senza ombra di dubbio veementi ed irriguardose nei confronti del D.G., non sono sfociate in episodi di violenza contro le stesso; che lo stesso arbitro, ascoltato telefonicamente, ha confermato che il Pace cercava di bloccarlo mentre estraeva il cartellino rosso ma è stato fermato ed allontanato dai propri compagni di squadra; Ritenuto, pertanto, sicuramente da sanzionare e da deprecare il comportamento irriguardoso ed antisportivo del predetto calciatore Pace, anche se non è sfociato in atti di violenza nel confronti del D.G. P.Q.M. - a parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Vitalba, riduce la squalifica inflitta al calciatore PACE DANIELE dal G.S. a 4(quattro) gare ; - dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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