COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.S. PISTICCI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2006 INFLITTA AL CALCIATORE PIZZOLLA NUNZIO E PUBBLICATA SUL CU N.20 DEL 27.10.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.S. PISTICCI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2006 INFLITTA AL CALCIATORE PIZZOLLA NUNZIO E PUBBLICATA SUL CU N.20 DEL 27.10.2005. Letto il ricorso presentato dalla società C.S. PISTICCI avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n.20 del 27.10.2005, con la quale veniva inflitta, a carico del calciatore PIZZOLLA NUNZIO la squalifica fino al 31.01.2006; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto richiesta; Ascoltato in data 28.11.2005 il D.G. sig. Lapenta Paolo; Considerato che dalla disposta audizione del D.G., lo stesso ha confermato integralmente il referto di gara; Ritenuto, pertanto, che il comportamento del Pizzolla Nunzio è da ritenersi senza dubbio antisportivo, come previsto dal riformulato art.14, 2/bis, del CGS; P.Q.M. - rigetta il reclamo proposto dalla società C.S.Pisticci, avverso la decisione del G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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