COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAZIO (TORNEO “CALCIO IN CITTA’) AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CAPUTO ANTONIO (4 GARE).

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAZIO (TORNEO “CALCIO IN CITTA’) AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CAPUTO ANTONIO (4 GARE). Letto il reclamo della società Lazio, partecipante al torneo “Calcio in città”, avverso la squalifica per 4 gare inflitta al calciatore Caputo Antonio e pubblicata sul CU n.12 del 14.11.2005; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che il comportamento del calciatore in oggetto appare anche a questa Decidente deprecabile e quindi censurabile, perché lo stesso ha posto in essere un contegno dapprima irriguardoso che, successivamente all’espulsione, ha assunto i contorni di una condotta violenta, senz’altro minacciosa nei confronti del D.G.; Rilevato che, non essendo tale comportamento sfociato in atto di violenza ai danni del D.G., la sanzione deve essere ridimensionata come da dispositivo; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica del calciatore CAPUTO Antonio a 3(tre) gare effettive; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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