COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 9/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLICORO 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.09.2007 INFLITTA AL CALCIATORE BUONGIORNO MORENO E PUBBLICATA SUL CU N.18 DEL 20.10.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 9/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLICORO 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.09.2007 INFLITTA AL CALCIATORE BUONGIORNO MORENO E PUBBLICATA SUL CU N.18 DEL 20.10.2005. Letto il reclamo proposto dalla società Pol. POLICORO 2000 avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n.18 del 20.10.2005 e relativa alla squalifica del calciatore BUONGIORNO MORENO fino al 30.09.2007; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta, nonché il D.G.; Letti gli atti ufficiali di gara; Evidenziato che le motivazioni addotte dalla reclamante con il proposto atto ri gravame non trovano rsicontro alcuno nell’istruttoria espletata, in particolare riguardo alla provocazione subita dal proprio tesserato (violenta testata), avendo il D.G. confermato che, a seguito di un normale fallo di giuoco il calciatore Buongiorno Moreno veniva alle mani con un avversario, colpendolo con forti pugni, tanto da farlo cadere a terra e successivamente continuando a colpire lo stesso con calci, alcuni dei quali alla testa; Considerato che dalla descrizione operata dal D.G. appare evidente la “intenzione lesiva” e la innegabile gravità dell’infrazione della condotta posta in essere dal predetto atleta, ma che, al contempo, la sanzione inflitta dal G.S. appare eccessiva tenuto conto dell’assenza di conseguenze lesive ai danni dell’avversario con conseguente necessità di rendere la sanzione equamente affittiva rispetto alla violazione commessa; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Buongiorno Moreno fino a tutto il 31.12.2006; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it