COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 9/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANGELO CRISTOFARO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE GHIRARDELLI LUCA E PUBBLICATA SUL CU N.32 DEL 1.12.2005. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ANGELO CRISTOFARO avverso la squalifica per 3(tre) gare del calciatore GHIRARDELLI LUCA, pubblicata sul CU n.32 del 1.12.2005; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che il comportamento del calciatore in oggetto come descritto nel referto arbitrale configura una condotta violenta consistita in un calcio da tergo ai danni di un avversario, condotta adeguatamente sanzionata dal G.S., a norma dell’art.14, 2/bis-lettera b, del C.G.S.; P.Q.M – respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO REAL MELFI AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 28.02.2006 INFLITTA AL DIRIGENTE SAVINO PASQUALE, PUBBLICATA SUL CU N.25 DEL 10.11.2005. Letto il ricorso proposto dalla società ASD CALCIO REAL MELFI avverso l’inibizione del dirigente SAVINO Pasquale fino al 28.02.2006, inflitta dal G.S. e pubblicata nel CU. N.25 del 10.11.2005; Letti gli atti ufficiali; Considerato che le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti uficiali di gara, dai quali emerge che il sig. Savino Pasquale nella gara Atletico Genzano - ASD Melfi del 6.11.2005 veniva allontanato dal D.G. a seguito di proteste e che il G.S. comminava l’inibizione fino al 28.02.2005 in quanto lo stesso, benchè inibito, veniva inserito nella distinta di gara; Rilevato che a norma dell’art.17 del CGS i dirigenti colpiti da provvedimenti disciplinari “a termine” non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della FIGC fino a che non sia stata scontata la sanzione e che la violazione di detti divieti comporta l’aggravamento delle sanzioni; P.Q.M. respinge il proposto reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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