COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 9/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANGELO CRISTOFARO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE GHIRARDELLI LUCA E PUBBLICATA SUL CU N.32 DEL 1.12.2005. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ANGELO CRISTOFARO avverso la squalifica per 3(tre) gare del calciatore GHIRARDELLI LUCA, pubblicata sul CU n.32 del 1.12.2005; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che il comportamento del calciatore in oggetto come descritto nel referto arbitrale configura una condotta violenta consistita in un calcio da tergo ai danni di un avversario, condotta adeguatamente sanzionata dal G.S., a norma dell’art.14, 2/bis-lettera b, del C.G.S.; P.Q.M – respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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