COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO REAL MELFI AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 30.06.2009 DEL CALCIATORE DORINI LORENZO PUBBLICATA SUL CU N.22 DEL 3.11.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO REAL MELFI AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 30.06.2009 DEL CALCIATORE DORINI LORENZO PUBBLICATA SUL CU N.22 DEL 3.11.2005. Letto il ricorso presentato dalla società ASD CALCIO REAL MELFI avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n.22 del 3.11.2005 e relativa alla squalifica inflitta al calciatore DORINI LORENZO fino al 30.06.2009; Letti gli atti ufficiali di gara, nonché le controdeduzioni presentate dalla società Calcio Real Melfi; Ascoltato il signor Savino Antonio in qualità di vice-presidente della suddetta società che ne ha fatto rituale richiesta; Sentito il D.G.; Ritenuto che il comportamento posto in essere dal Dorini configura una condotta gravemente scorretta, irriguardosa ed antisportiva ma non violenta così come riferito dallo stesso D.G. in sede di audizione; Considerato, altresì, che non vi erano conseguenze fisiche per lo stesso D.G.; P.Q.M. - accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla società CALCIO REAL MELFI riducendo la squalifica inflitta al giocatore DORINI LORENZO fino al 30.09.2007; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it