COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ US BARILE AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 30.06.2007 DEL CALCIATORE MARCIELLO GIUSEPPE, PUBBLICATA SUL CU N.22 DEL 3.11.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ US BARILE AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 30.06.2007 DEL CALCIATORE MARCIELLO GIUSEPPE, PUBBLICATA SUL CU N.22 DEL 3.11.2005. Letto il reclamo proposto dalla società US BARILE avverso la squalifica fino al 30.06.2007 inflitta da G.S. al calciatore MARCIELLO GIUSEPPE e pubblicata sul CU n.22 del 3.11.2005; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che il comportamento del calciatore Marciello Giuseppe è da ritenersi decisamente violento ed antisportivo; Considerato che tale comportamento ha ingenerato una rissa generale tra calciatori in campo e i componenti delle panchine, rissa sedata solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine presenti nell’impianto sportivo; Considerato, altresì, che il predetto calciatore era stato precedentemente espulso (da oltre 20 minuti) e che, quindi, non avrebbe dovuto essere presente sul terreno di gioco; Considerato, infine, che proprio il lasso di tempo trascorso dalla sua espulsione fino all’azione violenta successivamente posta in essere dallo stesso Marciello (oltre 20 minuti), fanno presumere una premeditazione del gesto violento, o quantomeno escludono un’eventuale attenuante della provocazione e reazione immediata; P.Q.M. - rigetta il reclamo proposto dalla società Barile avverso la squalifica inflitta al calciatore Marciello Giuseppe: - conferma il provvedimento del G.S. pubblicato sul CU n.22 del 3.11.2005 con il quale il predetto Marciello è stato squalificato fino al 30.06.2007; - dispone l’icameramento della tassa reclamo, se versata.
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