COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PANDOSIA TURSI AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 6.12.2010 DEL CALCIATORE COSMA SALVATORE PUBBLICATA SUL CU N.15 PROV. DEL 9.12.2005.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 4/1/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PANDOSIA TURSI AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 6.12.2010 DEL CALCIATORE COSMA SALVATORE PUBBLICATA SUL CU N.15 PROV. DEL 9.12.2005.
Letto il ricorso proposto dalla società PANDOSIA TURSI avverso la squalifica, fino al 6.12.2010, inflitta al calciatore COSMA SALVATORE, cone da CU n.15 del 9.12.2005 del Comitato Provinciale di Matera;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano risconto alcuno negli atti ufficiali di gara, dai quali, al contrario, si rileva che dopo la notifica di un provvedimento sanzionatorio (espulsione) il Cosma si scagliava in maniera violenta contro il D.G., colpendolo con una violenta testata;
Considerato, inoltre, che tale gesto costringeva lo stesso D.G. a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tinchi, dove veniva dignosticata “un trauma maxillo-facciale ed una ferita al labbro, con prognosi di 10 giorni;
Ritenuto il comportamento del giocatore in questione particolarmente violento, antisportivo e contrario ai principi di cui all’art.1 del CGS;
Ritenuto, infine, non ammissibili, a norma dell’art.31 del CGS, le dichiarazioni testimoniali allegate dalla società reclamante;
P.Q.M.
- rigetta il reclamo proposto e conferma la squalifca fino al 6.12.2010 inflitta dal G.S. al calciatore COSMA Salvatore;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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