COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 dell’ 17/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POMARICO AVVERSO L’INIBIZIONE DEL SIG. SCIOSCIA MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’, FINO AL 28.03.2006

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 dell’ 17/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POMARICO AVVERSO L’INIBIZIONE DEL SIG. SCIOSCIA MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’, FINO AL 28.03.2006 Letto il ricorso proposto dalla società POMARICO avverso l’inibizione del signor SCIOSCIA Mauro, presidente della società, fino al 28.03.2006, in riferimento alla gara Invicta Burgentia – Pomarico del 26.02.2006; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che l’inibizione del signor Scioscia Mauro fino al 28.03.2006 assorbe anche quella relativa alla rappresentanza della società e, quindi, il ricorso non poteva essere firmato dallo stesso signor Scioscia in qualità di Presidente della società Pomarico; Considerato che, in ogni caso, l’inibizione non può essere impugnata per periodi inferiori ad un mese; Rilevato che il Scioscia è stato inibito sino al 28,03,2006 con il CU dell’ 1.03.2006, quindi inferiore al mese, come disposto dall’art. 41, comma 3, del CGS; P.Q.M. - dichiara inammissibile il proposto reclamo; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it