COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Cesano Maderno Camp. Prom. Gir. B Gara del 05/03/2006 tra PAINA CALCIO/CESANO MADERNO C.U. n.35 del CRL datato 09/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Cesano Maderno Camp. Prom. Gir. B Gara del 05/03/2006 tra PAINA CALCIO/CESANO MADERNO C.U. n.35 del CRL datato 09/03/2006 La società A.C. CESANO MADERNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente accompagnatore sig. Vittorio GARAVELLO a tutto il 06/09/2006 e l’allenatore sig. Marco CAMPI a tutto il 05/04/2006, chiedendo una riduzione delle inibizioni comminate ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: preliminarmente l’inammissibilità (art.41 comma 3 lett. B del CGS) del reclamo proposto per quanto concerne la sanzione del tecnico Marco CAMPI. Per quanto attiene invece, alla posizione del dirigente accompagnatore sig. Vittorio GARAVELLO occorre precisare quanto segue: sentito telefonicamente a chiarimenti l’arbitro, pur confermando quanto riportato nel referto di gara, ridimensionava l’accaduto. Infatti, al termine della gara il sig. GARAVELLO raggiungeva lo spogliatoio del direttore di gara per firmare il foglio delle sostituzioni. A quel punto si verificava una incomprensione tra l’arbitro e il dirigente in merito all’apertura della porta dello spogliatoio, senza che comunque vi fosse alcun comportamento violento o minaccioso da parte del dirigente, il quale si limitava a proferire frasi gravemente offensive nei confronti dell’arbitro. Pertanto, dato atto, quanto sopra il comportamento del sig. GARAVELLO può essere valutato con minor rigore. La C.D. in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE L’inibizione del sig. Vittorio GARAVELLO a tutto il 09/05/2006.
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