COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 dell’ 22/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARLO ABBATINO AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 30.06.2008 CALCIATORE SCARNATO ARMANDO (CU. N.44 DEL 11.01.2006 – GARA ALBANO – CARLO ABBATINO DELL’8.1.2006).

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 dell’ 22/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARLO ABBATINO AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 30.06.2008 CALCIATORE SCARNATO ARMANDO (CU. N.44 DEL 11.01.2006 – GARA ALBANO – CARLO ABBATINO DELL’8.1.2006). Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Carlo Abbatino avverso la squalifica fino al 30.06.2006 inflitta dal GS al calciatore SCARNATO ARMANDO, pubblicata sul CU n. 44 del 11.01.2006; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta, nonché il D.G.; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che le argomentazioni riportate nel reclamo e precisate in sede di audizione della società Carlo Abbatino non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e nella disposta audizione del D.G. in cui lo stesso ha confermato di essere stato colpito dal calciatore Scarnato Armando al momento della notifica del provvedimento di espulsione, con una testata allo zigomo destro; Ritenuta, tuttavia, anche in considerazione della fattiva collaborazione della società in occasione dell’accaduto ed in assenza di conseguenze fisiche per lo stesso D.G. che ha regolarmente portato a termine la gara, eccessiva la sanzione inflitta dal GS al calciatore, sanzione che si ridetermina come da dispositivo; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica al calciatore Scarnato Armando fino all’8.01.2008; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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