COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 dell’ 29/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZ PICERNO AVVERSO SQUALIFICA PER 3(TRE) GARE DEL CALCIATORE LA PEGNA LUIGI (CU. N.65 DEL 22.03.2006 – GARA ATLETICO MARCONIA – AZ PICERNO DEL 19.3.2006).
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 dell’ 29/3/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZ PICERNO AVVERSO SQUALIFICA PER 3(TRE) GARE DEL CALCIATORE LA PEGNA LUIGI (CU. N.65 DEL 22.03.2006 – GARA ATLETICO MARCONIA – AZ PICERNO DEL 19.3.2006).
Letto il reclamo proposto dalla società AZ PICERNO avverso la squalifica inflitta al proprio calciatore LA PEGNA LUIGI per n.3(tre) giornate dal GS e pubblicata sul CU n.65 del 22.03.2006;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che la sanzione inflitta appare congrua in relazione ai fatti così come descritti nel referto arbitrale e nell’allegato al referto;
P.Q.M.
- rigetta il reclamo proposto dalla società AZ PICERNO e conferma la squalifica del calciatore La Pegna Luigi a n. 3 giornate effettive di gara;
- dispone per l’incameramento della tassa reclamo se versata.
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