COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 dell’ 31/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RUOTI PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE LECCESE GIANMARCO SCHIERATO NELLA GARA GINESTRA CANDIDA – RUOTI DEL 19.03.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 dell’ 31/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RUOTI PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE LECCESE GIANMARCO SCHIERATO NELLA GARA GINESTRA CANDIDA – RUOTI DEL 19.03.2006. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società RUOTI per la posizione irregolare del calciatore LECCESE Gianmarco schierato dal Ginestra Candida nella gara del 19.03.2006 disputata contro il Ruoti; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che il signor Leccese Gianmarco ha preso parte alla gara in oggetto non soltanto non avendone titolo, in quanto squalificato, ma anche con il nominativo di Capece Donato, quindi sotto false generalità, cercando di indurre in errore sia il D.G. che la squadra avversaria; Ritenuto tale comportamento assolutamente antisportivo nonché antigiuridico; contrario ad ogni principio di lealtà e correttezza sportiva, principi che dovrebbero caratterizzare l’attività agonistica dilettantistica; P.Q.M - in accoglimento del reclamo proposto dalla società Ruoti, infligge la sanzione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: GENESTRA CANDIDA – RUOTI 0-3; - infligge al calciatore LECCESE GIANMARCO la squalifica fino a tutto il 30.06.2006; - squalifica per 1(una) gara il calciatore Capece Donato; - inibisce il signor DI LEO Giuseppe Antonio, dirigente accompagnatore del Ginestra Candida fino a tutto il 31.12.2006; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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