COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 dell’ 31/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARCONIA AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORI MARRA GIOVANNI, MALVASO FRANCESCO E CAMARDELLA DONATO (CUN. 65 DEL 22.03.2006).

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 dell’ 31/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARCONIA AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORI MARRA GIOVANNI, MALVASO FRANCESCO E CAMARDELLA DONATO (CUN. 65 DEL 22.03.2006). Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ATLETICO MARCONIA avverso la decisione del GS pubblicata sul CU n. 65 del 22.03.2006 con cui venivano squalificati i calciatori Marra Giovanni (4 gare), Malvaso Francesco (3 gare) e Camardella Donato (3 gare); Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che, riguardo alla condotta del calciatore Marra Giovanni il D.G. nel proprio supplemento riferisce che “colpiva volontariamente con una manata di media intensità al volto un avversario facendolo terminare al suolo..” e che il gesto posto in essere dalla stesso, ancorché censurabile e contrario a principi del CGS, non appare qualificabile come grave atto di violenza; Ritenuto, riguardo alla condotta degli altri due calciatori, Malvaso Francesco e Camardella Donato, che le sanzioni inflitte dal GS appaiono congrue in relazione ai fatti così come descritti dal D.G., con l’aggravante di aver partecipato ad una rissa; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica inflitta a Marra Giovanni a 3(tre) giornate di gara, confermando per il resto le sanzioni inflitte a Malvaso Francesco e Camardella Donato; - dispone la restituzione della tassa reclamo.
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