COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 dell’ 05/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CALCIO SPINOSO (3^ CATEGORIA) AVVERSO RIPETIZIONE DELLA GARA ATLETICO CALCIO SPINOSO – VIGGIANO B DEL 12.3.2006).
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 dell’ 05/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CALCIO SPINOSO (3^ CATEGORIA) AVVERSO RIPETIZIONE DELLA GARA ATLETICO CALCIO SPINOSO – VIGGIANO B DEL 12.3.2006).
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ASC Calcio Spinoso avverso la decisione del GS pubblicata sul CU n. 25 del 16.03.2006 con cui veniva disposto il recupero della gara del 12.03.2006 tra l’Atletico Calcio Spinoso ed il Viggiano B, ritenendo giustificata l’assenza della società Viggiano B;
Letti gli atti ufficiali di gara ed acquisita la documentazione del GS;
Rilevato che nella attestazione a firma del responsabile della Polizia Municipale di Viggiano, allegata dalla società Viggiano B al GS, si legga testualmente “..le strade di uscita dal centro abitato di questo Comune, erano percorribili con gravi difficoltà a causa della sede stradale innevata”;
Considerato che in materia di “forza maggiore” la giurisprudenza della CAF è uniforme nel ritenere necessario che non solo nessun addebito possa essere mosso, neppure a titolo di colpa lievissima, a chi invoca le cause di esclusione delle responsabilità, ma che l’impedimento sia assoluto ( su tutte cfr. CAF CU n.28/c 20.04.89);
Rilevato che dall’unica certificazione prodotta non emerge una “assoluta impraticabilità delle strade”, ma “una percorribilità con difficoltà” delle stesse;
Ritenuto che la società Viggiano B non si è presentata in campo per la disputa della gara in oggetto, senza dimostrare la sussistenza di una causa di forza maggiore ex art.55 della NOIF;
P.Q.M.
- in accoglimento del proposto reclamo, annulla le decisioni del GS ed assegna alla società Viggiano B la perdita della gara con il seguente punteggio: Atletico Calcio Spinoso – Viggiano B 3-0;
- infligge alla società Viggiano B 1(uno) punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di Euro 55.00 per prima rinuncia.
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