COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 dell’ 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SARCONI AVVERSO SANZIONI INFLITTE DAL G.S. PER LA GARA BAR LA NOTTE PIGNOLA – SARCONI DEL 22.03.2006 (CU N. 66 DEL 24.03.2006).

Comunicato Ufficiale N° 73 dell’ 19/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SARCONI AVVERSO SANZIONI INFLITTE DAL G.S. PER LA GARA BAR LA NOTTE PIGNOLA – SARCONI DEL 22.03.2006 (CU N. 66 DEL 24.03.2006). Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Sarconi avverso le sanzioni inflitte dal GS, pubblicate sul CU n. 66 del 24.03.2006 e relative alla gara del 22.03.2006 tra il Bar La Notte Pignola e la Pol. Sarconi, di €.300.00 di ammenda, di squalifiche ai calciatori Mastrangelo Nicola fino al 30.06.2010, Tampone Antonio fino al 31.12.2006, Bitetti Domenico e Solimando Camillo per tre gare; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Letti gli atti ufficiali di gara; Evidenziato che la società reclamante in merito alle sanzioni inflitte Mastrangelo Nicola e Tampone Antonio non nega l’accaduto né quanto riportato dal D.G. nel proprio rapporto, ma censura unicamente l’entità della sanzione comminata dal G.S., anche in relazione a fattispecie analoghe; Precisato che in materia di diritto sportivo non esiste una sanzione “automatica” per ogni infrazione commessa ma, come precisato dalla CAF in numerose pronunce, deve essere valutato il caso singolo non trovando applicazione l’accostamento a casi simili, lasciando al Giudice il potere discrezionale di graduare, caso per caso, la pena in modo da renderla afflittiva rispetto alla violazione; Ciò premesso, questo Collegio ritiene che, riguardo alle squalifiche dei calciatori Mastrangelo Nicola e Tampone Antonio, le sanzioni inflitte dal G.S. vadano modificate coma da dispositivo apparendo eccessive rispetto ai fatti così come risultanti dagli atti ufficiali di gara; in particolare, in riferimento alla condotta del calciatore Tempone Antonio, il predetto atleta si rendeva responsabile sicuramente di un comportamento gravemente minaccioso ai danni del D.G. (a fine gara lo rincorreva nel tentativo di aggredirlo) non scaturito, però, in nessun atto di violenza; relativamente alla fattispecie riguardante il calciatore Mastrangelo Nicola è indubbio che lo stesso a fine gara si rendeva colpevole di una condotta dapprima minacciosa e successivamente violenta ai danni del D.G., ma tale comportamento non aveva alcuna conseguenza per l’arbitro; Ritenuto, al contrario, congrue sia la sanzione pecuniaria inflitta alla società reclamante a causa del comportamento dei propri tesserati al termine della gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 14 del CGS, nonché le squalifiche inflitte agli altri calciatori; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Mastrangelo Nicola fino al 30.06.2009 ed al calciatore Tampone Antonio fino al 30.06.2006; - respinge, per il resto, il proposto reclamo confermando le sanzioni inflitte dal G.S.; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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